Art. 5

Art. 5

5 / 9
In vigore dal 15 ago 1987
Il secondo comma dell'art. 18 della tariffa vigente è sostituito dal seguente: "L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 18.000".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-5