Art. 1

In vigore dal 15 ago 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 129; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi, ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; EMANA il seguente decreto: . Tra il secondo e il terzo comma dell' della tariffa vigente è inserito il comma seguente: "Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi esposti siano contestati nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-1

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