Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della CalabriaTitolo PRIMO

Art. 7

In vigore dal 4 set 1988
Per tutte le attività previste dai precedenti articoli l'Istituto, mediante stipula di contratti o convenzioni si avvale: - di attrezzature e di competenze presenti nella Scuola, nella Università, in Enti o Istituzioni; - della collaborazione di esperti, universitari e non, della stessa Regione o di altre; - del contributo dell'Ente Regione, degli Enti locali territoriali, delle strutture regionali dell'Ente radiotelevisivo di stato e di altre Istituzioni. La sopra indicata collaborazione di istituti universitari ed esperti può essere richiesta ai sensi, rispettivamente, dell' ultimo comma e dell', penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606#art-asd-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo