Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della CalabriaTitolo SECONDO

Art. 12

Le sezioni:

In vigore dal 4 set 1988
- Le sezioni: Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numero 419 l'Istituto si articola nelle seguenti sezioni: a) scuola materna; b) scuola elementare; c) scuola secondaria di primo grado; d) scuola secondaria di 2o grado e l'istruzione artistica; e) attività di educazione permanente; Ogni sezione, nel rispetto dei criteri generali dettati dal consiglio direttivo: - fornisce consulenza tecnico-scientifica sui progetti di sperimentazione e di aggiornamento e ne cura l'attuazione su mandato dello stesso consiglio direttivo; - raccoglie ed elabora la documentazione pedagogico-didattica relativa al settore di propria competenza; Ogni sezione è presieduta da un responsabile nominato dal Presidente su designazione del consiglio direttivo, ai sensi del 5o comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974 numero 419. Il responsabile della sezione può essere nominato tra i membri del consiglio direttivo o tra il personale comandato presso l'Ente. Tale designazione viene effettuata sulla base di una valutazione dei titoli culturali professionali in coerenza con il settore cui il responsabile viene assegnato. La nomina può essere revocata dal presidente su motivato e vincolante parere del consiglio direttivo. Il responsabile di ciascuna sezione o un suo sostituto, qualora non sia membro del consiglio direttivo, se convocato, partecipa alla sedute del consiglio, in sede predeliberante, senza diritto di voto. Il consiglio direttivo decide sulla opportunità di affidare, in via provvisoria, al responsabile di una sezione la responsabilità di altra sezione; I responsabili delle sezioni riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o senzioni o più servizi o senzioni possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studi e di consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numero 419. Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', penultimo ed ultimo del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numera 419. Le sezioni operano congiuntamente per materie di interesse comune. Le attività previste nel presente articolo sono svolte di intesa con i servizi comuni competenti di cui al successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606#art-asd-12

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