Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria›Titolo SECONDO
Art. 11
Il collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 4 set 1988
- Il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione Calabria.
I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro man
dato può essere rinnovato.
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati, senza diritto al voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606#art-asd-11