Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria›Titolo PRIMO
Art. 6
Aggiornamento
In vigore dal 4 set 1988
- Aggiornamento
L'Istituto organizza ed attua iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola.
L'Istituto inoltre:
- fornisce consulenza e assistenza tecnico-scientifica alle attività di aggiornamento organizzate nella regione;
- assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento
delle attività di aggiornamento
- esprime parere tecnico sui programmi di aggiornamento e su ogni altro aspetto attinente alle attività di aggiornamento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419;
- promuove attività di formazione di esperti della ricerca educativa, dell'aggiornamento e della sperimentazione;
- attua indagini conoscitive sulle iniziative di aggiornamento allo scopo di valutarne la concreta validità scientifica nell'ambito delle finalità e delle competenze di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606#art-asd-6