Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria›Titolo PRIMO
Art. 7
7 / 24In vigore dal 4 set 1988
Per tutte le attività previste dai precedenti articoli l'Istituto,
mediante stipula di contratti o convenzioni si avvale:
- di attrezzature e di competenze presenti nella Scuola, nella Università, in Enti o Istituzioni;
- della collaborazione di esperti, universitari e non, della stessa Regione o di altre;
- del contributo dell'Ente Regione, degli Enti locali territoriali, delle strutture regionali dell'Ente radiotelevisivo di stato e di altre Istituzioni.
La sopra indicata collaborazione di istituti universitari ed esperti può essere richiesta ai sensi, rispettivamente, dell' ultimo comma e dell', penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606#art-asd-7