Accordo

Art. 7

Insorgenza del rapporto convenzionale

In vigore dal 5 ago 1987
Il medico interpellato ai sensi del precedente deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza, deve: aprire nella località carente assegnatagli un ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui all' e darne comunicazione alla U.S.L.; trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro comune; iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia. Le UU.SS.LL., avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex , temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all' e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non procede alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dell'ambulatorio. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle località carenti, con particolare riferimento a quelle disagiate, la U.S.L. può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-7

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