Accordo
Art. 4
Incompatibilità
In vigore dal 5 ago 1987
In attesa della regolamentazione legislativa della materia è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo il medico che, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una delle posizioni di incompatibilità previste da leggi o da contratti di lavoro, o che:
a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o convenzionato non incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli 47 e 48 della legge n. 833/78;
b) svolga funzioni fiscali per conto della U.S.L. limitatamente all'ambito nel quale può acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
f) operi, a qualsiasi titolo, in presidi stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' della legge n. 833/78.
L'incompatibilità di cui alla lettera f) non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attività libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate oppure attività di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività di medico di medicina generale con quella di guardia medica, secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo relativo a quest'ultimo settore.
Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o espleti funzione assimilabile a quest'ultima, fermo restando quanto previsto dal successivo in tema di limitazione del massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità sopra descritte comporta la cancellazione dall'elenco di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-4