Accordo
Art. 13
Massimale di scelte e sue limitazioni
In vigore dal 5 ago 1987
I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità.
I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale possibilità personale.
Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali, dalla regione ai sensi del punto 5), terzo comma, dell'art. 48 della legge n. 833/78.
Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività.
Nei confronti dei medici, anche universitari, a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, o di altro impiego pubblico compatibile, oltrechè a rapporto di lavoro privato a orario parziale purchè compatibile, il massimale individuale è di 500 scelte.
Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario convenzionale e subordinata, diverse da quelle di cui al precedente comma, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali.
Ai medici limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attività di medico di medicina generale di un orario pari o inferiore a 34 ore è consentita l'acquisizione di un numero di 125 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma. Se l'impegno orario settimanale è dovuto a lavoro subordinato, anziché 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte.
Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-13