Accordo
Art. 3
Titoli per la formazione delle graduatorie
In vigore dal 5 ago 1987
I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) iscrizione all'albo professionale per ciascun mese (il punteggio è raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove è presentata la domanda). punti
0,01
b) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode. punti
1,00
c) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109. punti 0,50
d) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104. punti 0,30
e) specializzazione o libera docenza in medicina generale o
discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10
marzo 1983, tabella B, per ciascuna specializzazione o libera
docenza.......................... punti 2,00 f) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive modificazioni e integrazioni,
per ciascuna specializzazione o libera docenza........
punti 0,50 g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n.
148 del 18 aprile 1975......................
.. punti 0,10 h) corsi di aggiornamento professionale in materie
proprie delle aree funzionali di "Medicina generale" e di
"Prevenzione e sanità pubblica - Organizzazione dei servizi
sanitari di base", secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata complessiva non inferiore a 30 ore,
documentati da una attestazione di presenza e di profitto (non
sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatorio per
contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale. Alle medesime condizioni sono altresì valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie
private purchè preventivamente accreditati con atto formale
della F.N.OO.MM. e tale autorizzazione risulti nell'attestato
finale: per ciascun corso......... punti 0,10 (Identico punteggio è attribuito per la frequenza di corsi di cui all', lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n.
882/84, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo).
II - Titoli di servizio:
1) attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 compresa quella svolta in qualità di associato: per ciascun mese.......... punti 0,20 Il punteggio è elevato a 0,30 per mese per l'attività prestata nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
2) attività di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale solo se svolta con riferimento a più di cento utenti e per periodi non inferiori a cinque giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore cinque giorni): per ciascun mese............. punti 0,20 3) servizio effettivo di guardia medica svolta in forma attiva, anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita.. punti 0,20 (Per ciascun mese non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);
4) attività di guardia medica svolta in forma di disponibilità e reperibilità ai sensi dell'accordo sottoscritto ex art. 48 della legge n. 833/78: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita..
....................... punti 0,05 5) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle regioni o dalle UU.SS.LL.: per ciascun mese....................... punti 0,10 6) attività professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare: per ciascun mese. punti
0,10
7) attività di medico svolta all'estero in medicina interna o disciplina affine ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 e della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni: per ciascun mese........................... punti 0,10 8) attività professionale di medici di medicina generale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono: per ciascun mese......... punti 0,10 9) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese....................... punti 0,05 10) attività professionale diversa da quella considerata al punto 6), prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche: per ciascun mese................ punti 0,05
Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono valutate come mese intero.
I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.
A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età.
Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-3