Accordo

Art. 6

Copertura delle zone carenti

In vigore dal 5 ago 1987
Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. può indicare il comune o la zona in cui ai sensi dell', sesto comma, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal primo comma che precede: a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell' ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. Qualora al medico già iscritto manchi uno dei requisiti sopra indicati può ugualmente partecipare alla graduatoria per l'assegnazione delle zone carenti presentando domanda al momento della pubblicazione di queste. In tal caso si provvederà alla valutazione immediata della sua posizione al fine dell'inserimento nella graduatoria locale. I trasferimenti sono possibili sino alla concorrenza di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna U.S.L. o in comuni comprendenti più UU.SS.LL. In caso di disponibilità di un solo posto, per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. Gli aspiranti entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti, indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono. In allegato alla domanda devono inoltrare un atto sostitutivo di notorietà attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporto di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità. Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: 1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'; 2) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al precedente punto 2), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purchè esso cessi entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; 3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo. La regione, sentito il comitato regionale di cui all', può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-6

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