Accordo

Art. 10

Sospensione del rapporto convenzionale

In vigore dal 5 ago 1987
Oltre che in esecuzione di provvedimenti della commissione di disciplina di cui all' il medico deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo. Inoltre il rapporto convenzionale può essere, a domanda dell'interessato, sospeso, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale. In entrambi i casi il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dal precedente . In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all', terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-10

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