Accordo
Art. 14
Scelta del medico
In vigore dal 5 ago 1987
La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sull'elemento fiducia.
Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell' in cui è compresa la residenza dell'avente diritto medesimo.
Il familiare che abbia raggiunto la maggiore età può effettuare personalmente la scelta del medico.
L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del comitato di cui all', previa accettazione del nuovo medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistibile è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
La scelta è a tempo indeterminato per i cittadini residenti.
Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del cittadino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-14