Accordo

Art. 17

Scelta, revoca, recusazione: effetti economici

In vigore dal 5 ago 1987
Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese. Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-17

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