Accordo

Art. 21

Il consulto con lo specialista

In vigore dal 5 ago 1987
Il consulto può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale dell'U.S.L. del paziente. Il consulto, previa autorizzazione dell'U.S.L., può essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente. Il medico di famiglia e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi dell'U.S.L. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-21

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