Accordo
Art. 30
Visite occasionali
In vigore dal 5 ago 1987
I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti.
I medici, tuttavia, salvo quanto previsto dall' in materia di guardia medica e di assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall', lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98:
1) in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del medico;
2) in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico.
Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza.
Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe, omnicomprensive:
visita ambulatoriale.................... L. 6.000 visita domiciliare..................... L. 10.000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-30