Accordo

Art. 35

Quote sindacali

In vigore dal 5 ago 1987
La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le UU.SS.LL. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo