Accordo
Art. 31
Divieto di esercizio di libera professione
In vigore dal 5 ago 1987
Ai medici iscritti negli elenchi è fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati relativamente ai compiti che agli stessi sono affidati dal presente accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-31