Accordo

Art. 32

Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente

In vigore dal 5 ago 1987
Le regioni annualmente, d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle società professionali di medicina generale, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attività di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all' esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio, saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione della patologia. Tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo per obiettivi; la partecipazione a piccoli gruppi; appropriate modalità che consentano la valutazione formativa del corso da parte dei partecipanti. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno otto sabati pari a 32 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alla materia del corso frequentato. Con accordi a livello regionale tra la regione, ordini dei medici e i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente da individuarsi tra medici già inseriti negli elenchi regionali della medicina generale. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale. Detta attività non comporta riduzione del massimale individuale. A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-32

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