Accordo

Art. 42

Guardia medica e assistenza nelle località turistiche

In vigore dal 5 ago 1987
In ogni regione è istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo. In ogni regione è istituito, altresì, un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle località turistiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-42

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