Parte IICapo I

Art. 74

Materie di contrattazione decentrata

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nell'ambito della disciplina di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, , comma 9, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari; la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonché i piani di assunzione di personale; le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche; le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonché la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari; la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonché le modalità di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale intramurale; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonché del loro utilizzo; le "pari opportunità"; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto. 2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-74

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