Parte II›Capo I
Art. 76
Composizione delle delegazioni
In vigore dal 12 lug 1987
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunità montane;
degli altri enti di cui all' per quanto di rispettiva competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentati aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalità di cui all', commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-76