Titolo II

Art. 77

Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il rapporto di lavoro del medico può essere, ai sensi degli della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro. 2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate. 3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali. 4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc. 5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti. 6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attività ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessità di servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio. 8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto rapporto di impiego. 9. In attuazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987; b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore settimanali. 10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno. 12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresì, conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali. 13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere adeguatamente motivata. 14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può chiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo successivo. 15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate. 16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo. 17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi appartenenti alla stessa o ad altra Unità sanitaria locale il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge. 18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di prestare l'attività per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n. 833/1978 nonché attività consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-77

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