Titolo II
Art. 78
Commissione regionale
In vigore dal 12 lug 1987
1. In ciascuna regione è istituita una apposita commissione regionale cui è affidato:
a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal tempo definito al tempo pieno non accolte dagli enti di appartenenza;
b) l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della libera attività professionale qualora non attivata all'interno delle strutture dell'ente.
2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:
da un rappresentante della regione che la presiede;
da un rappresentante designato dall'ente interessato;
da un rappresentante del Ministero della sanità.
3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti a) e b) entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive situazioni locali con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale è indicato dal medico interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-78