Titolo SESTO
Art. 69
Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe
In vigore dal 12 lug 1987
1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale.
2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A) medici e all'equipe e al fondo comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il Ministero della sanità, una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati non medici, più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.
7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente:
le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria B), personale laureato non medico.
8. Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria B) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente equipe della categoria A).
9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico.
10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista.
11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno suddivise nel modo seguente:
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| Fondo equipe B | Fondo comune B
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Dirigente | 1,8 | 1,2
Coadiutore | 1,4 | 1,1
Collaboratore | 1 | 1
12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B).
13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.
14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non può essere inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.
15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione, al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-69