Capo IV

Art. 34

Attività sociali, culturali, ricreative

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all' dello statuto dei lavoratori. 2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute semprechè lo stanziamento già esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 3 e 134, comma 3) la modifica del comma 3 del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-34

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