Capo IV

Art. 33

Mensa

In vigore dal 20 dic 1990
1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto. 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 2 e 134, comma 2) la modifica del comma 4 del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-33

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