Capo V
Art. 38
Diritto all'informazione
In vigore dal 29 ott 1987
1. L'informazione si attua, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria.
2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi;
b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all' nonché una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi, i bilanci e gli investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di integrazione e rettifica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-38