Capo V

Art. 36

Diritti sindacali

In vigore dal 12 lug 1987
1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell', comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonché i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente. 2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato. 3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-36

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