Capo II
Art. 118
Flussi informativi
In vigore dal 12 lug 1987
1. Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità.
2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla commissione professionale di cui all' ed alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-118