Titolo I

Art. 116

Particolari casi di inquadramento

In vigore dal 4 giu 1990
1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1 gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Note all'articolo

  • La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 28) che "Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1990."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-116

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