Parte TERZA›Titolo I
Art. 114
Cittadino utente
In vigore dal 12 lug 1987
1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sarà compiuto, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere la produttività, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni sociosanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignità e la libertà della persona umana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-114