Capo II
Art. 120
Accordo intercompartimentale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Ai sensi dell', primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;
2) disciplina del congedo ordinario;
3) disciplina del congedo straordinario;
4) disciplina dell'aspettativa;
5) disciplina del trattamento di missione;
6) disciplina del trattamento di trasferimento;
7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
8) inserimento nella 13ª mensilità della quota I.I.S. di L. 48.000.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-120