Capo II

Art. 122

Norma finale di rinvio

In vigore dal 12 lug 1987
1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-122

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