Art. 122 · Norma finale di rinvio
Capo II

Art. 122

35 / 124

Norma finale di rinvio

In vigore dal 12 lug 1987
1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-122