Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 50
Conto economico
In vigore dal 22 apr 1988
Il conto economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-50