Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 45
Registri contabili
In vigore dal 22 apr 1988
I registri contabili obbligatori sono:
a) il giornale di cassa;
b) il registro partitario delle entrate;
c) il registro partitario delle spese;
d) il libro degli inventari.
Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le
reversali
distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi.
Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-45