Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo IV

Art. 46

Correzione dei registri contabili

In vigore dal 22 apr 1988
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo