Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 50
50 / 52Conto economico
In vigore dal 22 apr 1988
Il conto economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-50