Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 52
Norma di rinvio
In vigore dal 22 apr 1988
Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-52