Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo IV

Art. 52

Norma di rinvio

In vigore dal 22 apr 1988
Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo