Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia
Art. 5
Attività di sperimentazione
In vigore dal 7 gen 1988
Con riferimento ai compiti di cui al terzo capoverso del precedente , l'Istituto:
propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione per l'innovazione degli ordinamenti e delle strutture;
promuove, con il consenso dei competenti organi collegiali di circolo e di istituto, sperimentazioni per l'innovazione sul piano metodologico-didattico che interessino più istituzioni scolastiche; esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero, sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali e, se richiesto, in merito ai criteri di riconoscimento degli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole sperimentali;
assiste, se richiesto, progetti di innovazione metodologico-didattica cui siano interessati più istituti e assiste i medesimi progetti di singoli istituti, nonché quelli relativi all'innovazione di ordinamenti e strutture;
predispone, per la conferenza dei presidenti, una relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture contenente i dati fondamentali per la verifica dei risultati e per la loro valutazione scientifica, anche ai fini di cui al comma primo, lettera b), dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-5