Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia
Art. 10
Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo
In vigore dal 7 gen 1988
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni, in via ordinaria non meno di quattro volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando sia chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo articolo.
Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il segretario, senza il diritto di voto.
Possono parteciparvi i revisori dei conti secondo le norme vigenti e il disposto del successivo .
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.
La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
Per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche dello statuto dell'istituto e del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo l'autorizzazione alla stipula di contratti e di convenzioni e richiesta la maggioranza assoluta nei componenti il consiglio direttivo.
Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I consiglieri che non partecipano, senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie e straordinarie consecutive possono essere proposti, con deliberazione del consiglio direttivo assunta a maggioranza dei consiglieri in carica, per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.
Della decadenza viene data subito comunicazione, anche ai fini della loro sostituzione, al Ministro della pubblica istruzione e agli organi dai quali i consiglieri decaduti hanno ricevuto il mandato o la designazione.
Tale sostituzione dovrà essere disposta entro un mese dalla comunicazione predetta.
La stessa procedura si osserva per la sostituzione di consiglieri dimissionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-10