Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia
Art. 18
Personale comandato
In vigore dal 7 gen 1988
L'istituto si avvale del personale comandato sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma terzo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo.
Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo è riservato al personale appartenente ai rispettivi ruoli del Ministero della pubblica istruzione e al personale non docente della scuola e dell'Università e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli di concetto, esecutivo ed ausiliario.
Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.
Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato ai diversi uffici, alle sezioni e ai servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-18