Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia
Art. 17
Categorie di personale
In vigore dal 7 gen 1988
Il personale dell'Istituto è costituito dal segretario dell'Istituto e dal personale comandato ai sensi del secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale dell'amministrazione scolastica.
L'Istituto, a norma del penultimo comma del richiamato , può avvalersi, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, di persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio.
Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio direttivo su proposta del presidente o del segretario e dei responsabili delle sezioni e dei servizi, con le modalità ed alle condizioni previste dal disciplinare tipo di cui al nono comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
L'Istituto può avvalersi altresì dell'opera di ispettori di cui chiede l'utilizzo al Ministero della pubblica istruzione o per incarico interno alla struttura dell'Istituto o per la collaborazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-17