Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia
Art. 20
Finanziamenti
In vigore dal 7 gen 1988
L'Istituto provvede al finanziamento delle proprie attività:
con fondi stanziati dal Ministero della pubblica istruzione;
con fondi erogati da enti pubblici e privati e da singole persone;
con proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
con proventi delle pubblicazioni da esso curate;
con eventuali rendite patrimoniali;
con eventuali lasciti e donazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-20