Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia

Art. 9

Consiglio direttivo

In vigore dal 7 gen 1988
Il consiglio direttivo dell'Istituto è composto da quindici membri come previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. I componenti del consiglio direttivo dell'Istituto durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo: sovrintende collegialmente alla direzione politica, tecnica ed amministrativa dell'Istituto nel quadro legislativo e normativo vigente; elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il quale resta in carica un anno e può essere riconfermato; può eleggere uno o due vice presidenti; designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; delibera annualmente il programma di attività con l'indicazione delle relative spese; delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo e le variazioni relative all'esercizio in corso, nonché il conto consuntivo; autorizza il presidente a stare in giudizio per conto dell'Istituto e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili; delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero sulle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale a norma del secondo e terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; delibera le modifiche al presente statuto e l'adozione del regolamento interno; si pronuncia nei casi controversi sulle competenze delle sezioni e dei servizi; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste al sesto, ottavo, nono, decimo, undicesimo capoverso le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui al diciottesimo capoverso per quanto riguarda le modifiche al presente statuto è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo, in rapporto all'entità degli impegni e delle funzioni, che attribuirà ai propri membri, potrà, su loro istanza, richiederne al Ministero della pubblica istruzione l'esonero parziale o totale dagli obblighi di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-9

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