Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia

Art. 7

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In vigore dal 7 gen 1988
Per l'assolvimento dei propri compiti, l'Istituto si avvale: dell'opera del personale comandato a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; dell'uso di laboratori di ricerca di propria istituzione; della collaborazione di cattedre e di istituti universitari, con cui stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni; dell'opera di ispettori tecnici; della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione, secondo accordi stipulati in base al disciplinare tipo previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; dell'uso dei locali, attrezzature e dotazioni didattiche che le università e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517#art-sir-7

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