Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio›Titolo II
Art. 9
Sezioni
In vigore dal 24 dic 1987
L'istituto per la realizzazione delle finalità e delle attività di cui agli del presente statuto si articola nelle seguenti sezioni:
a) per la scuola materna;
b) per la scuola elementare;
c) per la scuola secondaria di primo grado;
d) per la scuola superiore e l'istruzione artistica:
e) per le attività di educazione permanente.
Per le attività e le materie di interesse comune indicate dal regolamento o dal consiglio direttivo, le sezioni operano unitariamente.
Ogni sezione è costituita da un nucleo operativo del quale fanno parte unità del personale assunto in base al concorso di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-9