Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio›Titolo II
Art. 14
Presidente
In vigore dal 24 dic 1987
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto e sovrintende alle sue attività, assicurandone il coordinamento e la continuità. Egli:
a) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere propone gli argomenti da trattare nelle sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto anche di quanto previsto dall', comma secondo;
b) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con i suoi organi periferici, con enti e organismi indicati nell' del presente statuto, nonché con gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento di altre regioni;
c) partecipa alla conferenza dei presidenti con il consigliere eletto ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
d) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso;
e) coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni;
f) stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni;
g) dispone le spese per le attività previste alla lettera s) del precedente (competenze del consiglio direttivo);
h) predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio;
i) firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui ai successivi .
Il presidente è responsabile delle varie forme di pubblicizzazione dell'attività dell'Istituto che autorizza su conforme parere del consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente eletto dal consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501#art-sir-14